PROFILO
A. L. S. I.
Associazione Lombarda Stomizzati e incontinenti
PRESIDENTE: Giuseppe De Salvo
VICE-PRESIDENTE: Alessandro Gaidolfi
TESORIERE: Piero Sacchi
SEGRETARIA: Rossella Guzzi
A.L.S.I.
è
un’associazione
di
volontariato
senza
fini
di
lucro,
aderente
alla
F.A.I.S.,
nata
per
unire,
sostenere
e
rappresentare
gli
stomizzati
e
gli
incontinenti
della
regione
Lombardia.
Si
propone
come
punto
d’incontro,
dove
ascoltare
ed
essere
ascoltati,
informare
ed
essere
informati,
ricevere
aggiornamenti
e
partecipare
a
gruppi
di
auto
mutuo
aiuto
che
hanno
lo
scopo
di
favorire
il
colloquio
tra
vecchi
e
nuovi
pazienti,
affinché
possano
condividere,
in
un
positivo
confronto, le proprie esperienze.
STATUTO
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“A.L.S.I. Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti
ETS - Organizzazione di Volontariato (ODV)”
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’
costituita
fra
i
presenti,
ai
sensi
del
Codice
civile
e
del
Decreto
Legislativo
3
luglio
2017,
n.
117
(in
seguito
denominato
“Codice
del
Terzo
settore”)
e
successive
modifiche,
un’associazione
avente
la
seguente
denominazione:
“A.L.S.I.
Associazione
Lombarda
Stomizzati
e
Incontinenti
ETS
–
Organizzazione
di
Volontariato
(ODV)”,
da
ora
in
avanti
denominata
“associazione”,
con
sede
legale
nel
Comune
di
Milano
e
con
durata
illimitata.
L’associazione
potrà
essere
sciolta
con
delibera
dell’Assemblea
Straordinaria
con
le
maggioranze
di
cui
al
presente
statuto.
Il
trasferimento
della
sede
legale
non
comporta
modifica
statutaria,
se
avviene
all’interno
dello
stesso
Comune
e
deve
essere
comunicata
entro
30
giorni
dal
verificarsi
dell'evento
agli
enti
gestori
di
pubblici
Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L'associazione
non
ha
scopo
di
lucro
e
persegue
finalità
civiche,
solidaristiche
e
di
utilità
sociale,
mediante
lo
svolgimento
prevalentemente
in
favore
di
terzi
di
una
o
più
delle
seguenti
attività
di
interesse
generale
di
cui
all’art.
5
del
Codice
del
Terzo
settore,
avvalendosi
in
modo
prevalente
dell’attività
di
volontariato
dei
propri
associati
o delle persone aderenti agli enti associati
:
a
)
Offrire
un’assistenza
gratuita
tesa
al
recupero
funzionale
e
psicologico
della
persona
stomizzata
ed
incontinente;
sostenere
la
reintegrazione
familiare
fornendo
corrette
indicazioni
ed
occasioni
di
confronto
anche
alla
famiglia
stessa; favorire il reinserimento sociale e lavorativo.
b
)
Promuovere
la
conoscenza
e
la
diffusione
dei
centri
di
riabilitazione per stomizzati ed incontinenti.
c
)
Sostenere
l’attività
di
studio
e
di
ricerca
scientifica
nel
campo
della stomia ed incontinenza.
d
)
Acquisire
nuove
forze
di
volontari,
previo
addestramento,
tra
gli
stomizzati
e
gli
incontinenti,
gli
operatori
sanitari,
di
semplici
cittadini
per
implementare
le
attività
di
sostegno
presso
i
centri
di
riabilitazione
e
presso
il
domicilio
dei
pazienti che necessitano di aiuto materiale e/o psicologico.
e
)
Proporsi
come
interlocutore
privilegiato
con
le
istituzioni
comunali,
provinciali,
regionali,
il
servizio
sanitario
regionale,
gli organi di informazione pubblici e privati.
f
)
Stimolare
la
creazione
di
sezioni
o
gruppi
locali
associativi
nel
territorio lombardo.
L’associazione
può
esercitare,
a
norma
dell’art.
6
del
Codice
del
Terzo
settore,
attività
diverse
da
quelle
di
interesse
generale,
secondarie
e
strumentali
rispetto
a
queste
ultime,
secondo
criteri
e
limiti
definiti
con
apposito
Decreto
ministeriale.
La
loro
individuazione
sarà
successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione
può
esercitare
,
a
norma
dell
’art.
7
del
Codice
del
Terzo
settore,
anche
attività
di
raccolta
fondi
-
attraverso
la
richiesta
a
terzi
di
donazioni,
lasciti
e
contributi
di
natura
non
corrispettiva
-
al
fine
di
finanziare
le
proprie
attività
di
interesse
generale
e
nel
rispetto
dei
principi
di
verità,
trasparenza
e
correttezza
nei
rapporti
con
i
sostenitori
e con il pubblico.
ART. 3
(Sedi Territoriali)
L’associazione
potrà
istituire
singole
sedi,
uffici,
delegazioni
nel
territorio
della
Lombardia
al
fine
di
un
più
capillare
raggiungimento
delle
proprie
finalità istituzionali.
Il
funzionamento
di
tali
singole
sedi
sarà
deliberato
dall’organo
amministrativo con l’atto della loro apertura.
ART. 4
(Ammissione e numero degli associati)
Il
numero
degli
associati
è
illimitato
ma,
in
ogni
caso,
non
può
essere
inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono
aderire
all’associazione
le
persone
fisiche
e
gli
enti
del
Terzo
settore
od
altre
associazioni
senza
scopo
di
lucro,
nei
limiti
di
legge,
che
condividono
le
finalità
della
stessa
e
che
partecipano
alle
attività
dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi
intende
essere
ammesso
come
associato
dovrà
presentare
all'Organo
di amministrazione una domanda che dovrà contenere:
-
l'indicazione
del
nome,
cognome,
ovvero
denominazione
nel
caso
di
associazione,
residenza,
data
e
luogo
di
nascita,
codice
fiscale
nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
-
la
dichiarazione
di
conoscere
ed
accettare
integralmente
il
presente
Statuto,
gli
eventuali
regolamenti
e
di
attenersi
alle
deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi.
L'Organo
di
amministrazione
delibera
sulla
domanda
secondo
criteri
non
discriminatori,
coerenti
con
le
finalità
perseguite
e
le
attività
di
interesse
generale svolte.
La
deliberazione
di
ammissione
deve
essere
comunicata
all'interessato
e
annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L'Organo
di
amministrazione
deve
entro
60
giorni
motivare
la
deliberazione
di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora
la
domanda
di
ammissione
non
sia
accolta
dall'Organo
di
amministrazione,
chi
l'ha
proposta
può
entro
60
giorni
dalla
comunicazione
della
deliberazione
di
rigetto,
chiedere
che
sull'istanza
si
pronunci
l'Assemblea,
che
delibera
sulle
domande
non
accolte,
se
non
appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo
status
di
associato
ha
carattere
permanente
e
può
venire
meno
solo
nei
casi
previsti
dall’art.
5.
Non
sono
pertanto
ammesse
adesioni
che
violino
tale
principio,
introducendo
criteri
di
ammissione
strumentalmente
limitativi di diritti o a termine.
ART. 5
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
-
eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
-
esaminare i libri sociali;
-
essere
informati
sulle
attività
dell’associazione
e
controllarne
l’andamento;
-
frequentare i locali dell’associazione;
-
partecipare
a
tutte
le
iniziative
e
manifestazioni
promosse
dall’associazione;
-
essere
rimborsati
dalle
spese
effettivamente
sostenute
e
documentate,
se
precedentemente
autorizzate
dall’Organo
amministrativo;
-
prendere
atto
dell’ordine
del
giorno
delle
assemblee,
prendere
visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
-
rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
-
svolgere
la
propria
attività
verso
gli
altri
in
modo
personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
-
versare
la
quota
associativa
secondo
l
’importo,
le
modalità
di
versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
ART. 6
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per
morte, recesso o esclusione.
L
’associato
che
contravviene
gravemente
agli
obblighi
del
presente
Statuto,
agli
eventuali
Regolamenti
interni,
alle
deliberazioni
degli
organi
associativi,
oppure
che
arrechi
danni
materiali
o
morali
di
una
certa
gravità
all’associazione
potrà
essere
escluso
dall’associazione
mediante
deliberazione
dell’Assemblea
con
voto
segreto.
La
deliberazione
di
esclusione
dovrà
essere
comunicata
adeguatamente
all’associato
che
potrà
presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi
intende
recedere
dall’associazione
deve
comunicare
in
forma
scritta
la
sua
decisione
all’Organo
di
amministrazione
,
il
quale
dovrà
adottare
una
apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La
dichiarazione
di
recesso
ha
effetto
con
lo
scadere
dell
’anno
in
corso,
purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le
somme
versate
a
titolo
di
quota
associativa
non
sono
rimborsabili,
rivalutabili e trasmissibili.
Gli
associati
che
comunque
abbiano
cessato
di
appartenere
all
’associazione
non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 7
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
-
l’Assemblea;
-
l’Organo di amministrazione;
-
il Presidente;
-
l’Organo di
controllo;
-
il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed il Vice tesoriere.
Ai
componenti
degli
organi
associativi
non
può
essere
attribuito
alcun
compenso,
salvo
il
rimborso
delle
spese
effettivamente
sostenute
e
documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 8
(Assemblea)
Nell’Assemblea
hanno
diritto
di
voto
tutti
coloro
che
sono
iscritti,
da
almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun
associato
può
farsi
rappresentare
in
Assemblea
da
un
altro
associato
mediante
delega
scritta,
anche
in
calce
all’avviso
di
convocazione.
Ciascun
associato
può
rappresentare
sino
ad
un
massimo
di
3 associati.
La
convocazione
dell
’Assemblea
avviene
mediante
comunicazione
scritta,
ovvero
messaggio
di
posta
elettronica
semplice
o
certificata,
ovvero
pubblicazione
dell’avviso
sul
sito
internet
dell’associazione
contenente
il
luogo,
la
data
e
l’ora
di
prima
e
seconda
convocazione
e
l’ordine
del
giorno,
spedita,
pubblicata
almeno
10
giorni
prima
della
data
fissata
per
l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea
si
riunisce
almeno
una
volta
l’anno
per
l’approvazione
del
bilancio di esercizio.
L
’Assemblea
deve
inoltre
essere
convocata
ogni
qual
volta
se
ne
ravvisi
la
necessità
o
quando
ne
è
fatta
richiesta
motivata
da
almeno
un
decimo
degli associati, o almeno tre membri dell’Organo di amministrazione.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
-
elegge
nomina
e
revoca
i
componenti
degli
organi
associativi,
comprese
le
cariche
di
vice
presidente,
tesoriere,
vice
tesoriere,
segretario
e,
se
previsto,il
soggetto
incaricato
della
revisione
legale dei conti;
-
approva il bilancio di esercizio;
-
delibera
sulla
responsabilità
dei
componenti
degli
organi
associativi,
ai
sensi
dell’art.
28
del
Codice
del
terzo
settore,
e
promuove
azione di responsabilità nei loro confronti;
-
delibera
sulla
esclusione
degli
associati,
in
caso
di
ricorso
dell’iscritto
già escluso dall’organo di amministrazione;
-
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
-
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-
delibera lo scioglimento;
-
delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
-
delibera
sugli
altri
oggetti
attribuiti
dalla
Legge,
dall’Atto
costitutivo
o
dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea
è
validamente
costituita
in
prima
convocazione
con
la
presenza
di
almeno
la
metà
degli
associati,
in
proprio
o
per
delega,
e
in
seconda
convocazione
qualunque
sia
il
numero
degli
associati
presenti,
in
proprio o per delega.
L’Assemblea
delibera
a
maggioranza
di
voti.
Nelle
deliberazioni
di
approvazione
del
bilancio
e
in
quelle
che
riguardano
la
loro
responsabilità,
gli amministratori non hanno voto.
Per
modificare
l’Atto
costitutivo
e
lo
Statuto
occorre
la
presenza
di
almeno
¾
degli
associati
in
prima
convocazione
mentre
in
seconda
convocazione
qualunque
sia
il
numero
degli
associati
presenti
in
proprio
o
per
delega
e
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per
deliberare
lo
scioglimento
dell’associazione
e
la
devoluzione
del
patrimonio
occorre
il
voto
favorevole
di
almeno
¾
degli
associati
in
prima
convocazione
mentre
in
seconda
convocazione
qualunque
sia
il
numero
degli
associati
presenti
in
proprio
o
per
delega
e
delibera
con
il
voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 9
(Organo di amministrazione)
L’Organo
di
amministrazione
opera
in
attuazione
delle
volontà
e
degli
indirizzi
generali
dell’Assemblea
alla
quale
risponde
direttamente
e
dalla
quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra
nella
sfera
di
competenza
dell’Organo
di
amministrazione
tutto
quanto
non
sia
per
Legge
o
per
Statuto
di
pertinenza
esclusiva
dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
-
formulare
i
programmi
di
attività
associativa
sulla
base
delle
linee
approvate dall’Assemblea;
-
predisporre
il
Bilancio
di
esercizio
e
l’eventuale
Bilancio
sociale
nei
casi
e
con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
-
predisporre
tutti
gli
elementi
utili
all’Assemblea
per
la
previsione
e
la
programmazione
economica
dell’esercizio;-
deliberare
l’ammissione
e
l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
-
curare
la
gestione
di
tutti
i
beni
mobili
e
immobili
di
proprietà
dell’associazione o ad essa affidati.
L’Organo di amministrazione è formato dai delegati indicati da ogni Gruppo
locale di Stomizzati presente nel territorio della Regione Lombardia e
nominati dall’Assemblea. Il loro numero non può essere superiore ad uno
per ciascun Gruppo, ad eccezione del Gruppo di Milano che può indicarne
fino a due. L’Organo di amministrazione ha la durata di tre anni ed i suoi
componenti sono eleggibili fino ad un massimo di tre mandati.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero
indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382
Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a
maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,
pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non
sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si
prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 10
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed
in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti
che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza
dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per
scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca,
per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di
amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del
nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di
amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle
direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività
compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione
ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 11
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei
requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del
Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.
2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti
requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché
sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al
superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo settore,
la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da
revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita
inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale
sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio
sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a
tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 12
(Funzioni del tesoriere)
Il tesoriere è eletto dall’Organo di amministrazione ed è delegato dal
Presidente per l’amministrazione ordinaria dell’Associazione. Svolge i
seguenti compiti:
a)
gestione dei fondi speciali;
b)
facoltà di riscuotere somme e valori;
c)
effettuare pagamenti autorizzati;
d)
rilasciare quietanze alle associazioni facenti capo all’ALSI ed alla
FAIS Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati;
e)
provvedere ad operazioni bancarie attive e passive preventivamente
autorizzate dall’organo amministrativo;
f)
redige i libri contabili ed archivia i documenti giustificativi.
Il vice tesoriere collabora con il tesoriere ed, in sua assenza, ne svolge le
funzioni.
ART. 13
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i
requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore
legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito
registro.
ART. 14
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite,
proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo
svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 14, l’associazione ha il divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso
di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.
ART. 16
(Risorse economiche)
L’associazione
può
trarre
le
risorse
economiche,
necessarie
al
suo
funzionamento
e
allo
svolgimento
della
propria
attività,
da
fonti
diverse,
quali:
quote
associative,
contributi
pubblici
e
privati,
donazioni
e
lasciti
testamentari,
rendite
patrimoniali,
proventi
da
attività
di
raccolta
fondi
nonché
dalle
attività
diverse
da
quelle
di
interesse
generale,
di
cui
all’art.
6
del Codice del Terzo settore.
Per
le
attività
di
interesse
generale
prestate,
l’associazione
può
ricevere
soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 17
(Bilancio di esercizio)
L’associazione
deve
redigere
il
bilancio
di
esercizio
annuale
e
con
decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso
è
predisposto
dall’Organo
di
amministrazione,
viene
approvato
dalla
Assemblea
entro
4
mesi
dalla
chiusura
dell’esercizio
cui
si
riferisce
il
bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
L’Organo
di
amministrazione
documenta
il
carattere
secondario
e
strumentale
delle
attività
diverse
di
cui
all’art.
2,
a
seconda
dei
casi,
nella
relazione
di
missione
o
in
una
annotazione
in
calce
al
rendiconto
per
cassa
o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 18
(Bilancio sociale e informativa sociale)
Se
i
ricavi,
rendite,
proventi
o
entrate
comunque
denominate
superano
limiti
di
legge
l’associazione
deve
pubblicare
annualmente
e
tenere
aggiornati
nel
proprio
sito
internet
gli
eventuali
emolumenti,
compensi
o
corrispettivi
a
qualsiasi
titolo
attribuiti
ai
componenti
degli
organi
di
controllo e ai dirigenti.
Se
ricavi,
rendite,
proventi
o
entrate
comunque
denominate
supera
i
limiti
di
legge
l’associazione
deve
redigere,
depositare
presso
il
Registro
unico
nazionale
del
terzo
settore
e
pubblicare
nel
proprio
sito
internet
il
bilancio
sociale.
ART. 19
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
-
libro degli associati,
tenuto a cura dell'Organo di
amministrazione;
-
registro
dei
volontari,
che
svolgono
la
loro
attività
in
modo
non
occasionale;
-
libro
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
dell’Assemblea,
in
cui
devono
essere
trascritti
anche
i
verbali
redatti
per
atto
pubblico,
tenuto
a
cura
dell'Organo di amministrazione;
-
libro
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
dell'Organo
di
amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
-
il
libro
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
dell'Organo
di
controllo,
tenuto a cura dello stesso organo;
-
il
libro
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
degli
eventuali
altri
organi
associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli
associati
hanno
diritto
di
esaminare
i
suddetti
libri
associativi
se
in
regola
con
i
pagamenti
della
quota
associativa,
secondo
le
modalità
che
verranno
stabilite
da
apposito
regolamento
interno
che
dovrà
essere
approvato
dall’assemblea
dei
soci
con
le
maggioranze
previste
per
le
modifiche statutarie.
ART. 20
(Volontari)
I
volontari
sono
persone
che
per
loro
libera
scelta
svolgono,
per
il
tramite
dell’associazione,
attività
in
favore
della
comunità
e
del
bene
comune,
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La
loro
attività
deve
essere
svolta
in
modo
personale,
spontaneo
e
gratuito,
senza
fini
di
lucro,
neanche
indiretti,
ed
esclusivamente
per
fini
di
solidarietà.
L'attività
dei
volontari
non
può
essere
retribuita
in
alcun
modo,
neppure
dai beneficiari.
Ai
volontari
possono
essere
rimborsate
dall'associazione
soltanto
le
spese
effettivamente
sostenute
e
documentate
per
l'attività
prestata,
entro
limiti
massimi
e
alle
condizioni
preventivamente
stabilite
dall'Organo
di
amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le
spese
sostenute
dai
volontari
possono
essere
rimborsate
nei
limiti
di
quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La
qualità
di
volontario
è
incompatibile
con
qualsiasi
forma
di
rapporto
di
lavoro
subordinato
o
autonomo
e
con
ogni
altro
rapporto
di
lavoro
retribuito con l'associazione.
ART. 21
(Lavoratori)
L
’associazione
può
assumere
lavoratori
dipendenti
o
avvalersi
di
prestazioni
di
lavoro
autonomo
o
di
altra
natura
esclusivamente
nei
limiti
necessari
al
suo
regolare
funzionamento
oppure
nei
limiti
occorrenti
a
qualificare o specializzare l’attività svolta.
In
ogni
caso,
il
numero
dei
lavoratori
impiegati
nell’attività
non
può
essere
superiore al 50% del numero dei volontari.
ART. 22
(Responsabilità e assicurazione degli
aderenti)
I
volontari
dell’Associazione
sono
assicurati
contro
le
malattie,
gli
infortuni
e per la responsabilità civile verso terzi.
In
caso
di
convenzioni,
gli
oneri
economici
sono
a
carico
della
controparte
che la stipula.
ART. 23
(Responsabilità dell’Associazione)
L’Associazione
risponde
con
le
proprie
risorse
economiche
dei
danni
causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 24
(Rapporti con Enti e Soggetti privati e pubblici)
L’Associazione
partecipa
e
collabora
con
Soggetti
privati
e/o
pubblici
per
la
realizzazione delle finalità istituzionali e di solidarietà.
ART. 25
(Rapporti con la Federazione Associazioni e Incontinenti e
Stomizzati)
L’Associazione
aderisce
alla
Federazione
Associazioni
Incontinenti
e
Stomizzati
avente
sede
a
Milano
in
via
Venezian
n.
1,
presso
l’Istituto
Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori.
ART. 26
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In
caso
di
scioglimento
dell’associazione,
il
patrimonio
residuo
è
devoluto,
previo
parere
positivo
dell’Ufficio
regionale
del
Registro
unico
nazionale
del
Terzo
settore
da
quando
sarà
operativo,
e
salva
diversa
destinazione
imposta
dalla
Legge,
ad
altri
enti
del
Terzo
settore,
o
ad
altre
organizzazioni
di
volontariato
operanti
in
identico
o
analogo
settore,
nelle
more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea
provvede
alla
nomina
di
uno
o
più
liquidatori
preferibilmente
scelti tra i propri associati.
ART. 27
(Rinvio)
Per
quanto
non
è
espressamente
previsto
dal
presente
Statuto,
dagli
eventuali
Regolamenti
interni
e
dalle
deliberazioni
degli
organi
associativi,
si
applica
quanto
previsto
dal
Decreto
Legislativo
3
luglio
2017,
n.
117
(Codice
del
terzo
settore)
e
successive
modifiche
e,
in
quanto
compatibile,
dal Codice civile.