PROFILO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“A.L.S.I. Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti ETS - Organizzazione di Volontariato (ODV)” ART. 1 (Denominazione, sede e durata) E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, un’associazione avente la seguente denominazione: “A.L.S.I. Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti ETS Organizzazione di Volontariato (ODV)”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Milano e con durata illimitata. L’associazione potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria con le maggioranze di cui al presente statuto. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. ART. 2 (Scopo, finalità e attività) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati : a ) Offrire un’assistenza gratuita tesa al recupero funzionale e psicologico della persona stomizzata ed incontinente; sostenere la reintegrazione familiare fornendo corrette indicazioni ed occasioni di confronto anche alla famiglia stessa; favorire il reinserimento sociale e lavorativo. b ) Promuovere la conoscenza e la diffusione dei centri di riabilitazione per stomizzati ed incontinenti. c ) Sostenere l’attività di studio e di ricerca scientifica nel campo della stomia ed incontinenza. d ) Acquisire nuove forze di volontari, previo addestramento, tra gli stomizzati e gli incontinenti, gli operatori sanitari, di semplici cittadini per implementare le attività di sostegno presso i centri di riabilitazione e presso il domicilio dei pazienti che necessitano di aiuto materiale e/o psicologico. e ) Proporsi come interlocutore privilegiato con le istituzioni comunali, provinciali, regionali, il servizio sanitario regionale, gli organi di informazione pubblici e privati. f ) Stimolare la creazione di sezioni o gruppi locali associativi nel territorio lombardo. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. L’associazione può esercitare , a norma dell ’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. ART. 3 (Sedi Territoriali) L’associazione potrà istituire singole sedi, uffici, delegazioni nel territorio della Lombardia al fine di un più capillare raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Il funzionamento di tali singole sedi sarà deliberato dall’organo amministrativo con l’atto della loro apertura. ART. 4 (Ammissione e numero degli associati) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore od altre associazioni senza scopo di lucro, nei limiti di legge, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere: - l'indicazione del nome, cognome, ovvero denominazione nel caso di associazione, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati) Gli associati hanno il diritto di: - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; - esaminare i libri sociali; - essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; - frequentare i locali dell’associazione; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, se precedentemente autorizzate dall’Organo amministrativo; - prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. Gli associati hanno l’obbligo di: - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; - versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea. ART. 6 (Perdita della qualifica di associato) La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi associativi, oppure che arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione potrà essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. ART. 7 (Organi) Sono organi dell’associazione: - l’Assemblea; - l’Organo di amministrazione; - il Presidente; - l’Organo di controllo; - il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed il Vice tesoriere. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. ART. 8 (Assemblea) Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, ovvero messaggio di posta elettronica semplice o certificata, ovvero pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’associazione contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita, pubblicata almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, o almeno tre membri dell’Organo di amministrazione. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: - elegge nomina e revoca i componenti degli organi associativi, comprese le cariche di vice presidente, tesoriere, vice tesoriere, segretario e, se previsto,il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - approva il bilancio di esercizio; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sulla esclusione degli associati, in caso di ricorso dell’iscritto già escluso dall’organo di amministrazione; - delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto; - approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera lo scioglimento; - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati in prima convocazione mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati in prima convocazione mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ART. 9 (Organo di amministrazione) L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: - eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; - predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; - predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati; - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati. L’Organo di amministrazione è formato dai delegati indicati da ogni Gruppo locale di Stomizzati presente nel territorio della Regione Lombardia e nominati dall’Assemblea. Il loro numero non può essere superiore ad uno per ciascun Gruppo, ad eccezione del Gruppo di Milano che può indicarne fino a due. L’Organo di amministrazione ha la durata di tre anni ed i suoi componenti sono eleggibili fino ad un massimo di tre mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. ART. 10 (Presidente) Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. ART. 11 (Organo di controllo) L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. ART. 12 (Funzioni del tesoriere) Il tesoriere è eletto dall’Organo di amministrazione ed è delegato dal Presidente per l’amministrazione ordinaria dell’Associazione. Svolge i seguenti compiti: a) gestione dei fondi speciali; b) facoltà di riscuotere somme e valori; c) effettuare pagamenti autorizzati; d) rilasciare quietanze alle associazioni facenti capo all’ALSI ed alla FAIS Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati; e) provvedere ad operazioni bancarie attive e passive preventivamente autorizzate dall’organo amministrativo; f) redige i libri contabili ed archivia i documenti giustificativi. Il vice tesoriere collabora con il tesoriere ed, in sua assenza, ne svolge le funzioni. ART. 13 (Revisione legale dei conti) Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. ART. 14 (Patrimonio) Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. ART. 15 (Divieto di distribuzione degli utili) Ai fini di cui al precedente art. 14, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. ART. 16 (Risorse economiche) L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. ART. 17 (Bilancio di esercizio) L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. ART. 18 (Bilancio sociale e informativa sociale) Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano limiti di legge l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate supera i limiti di legge l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. ART. 19 (Libri) L’associazione deve tenere i seguenti libri: - libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi se in regola con i pagamenti della quota associativa, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. ART. 20 (Volontari) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. ART. 21 (Lavoratori) L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. ART. 22 (Responsabilità e assicurazione degli aderenti) I volontari dell’Associazione sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di convenzioni, gli oneri economici sono a carico della controparte che la stipula. ART. 23 (Responsabilità dell’Associazione) L’Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. ART. 24 (Rapporti con Enti e Soggetti privati e pubblici) L’Associazione partecipa e collabora con Soggetti privati e/o pubblici per la realizzazione delle finalità istituzionali e di solidarietà. ART. 25 (Rapporti con la Federazione Associazioni e Incontinenti e Stomizzati) L’Associazione aderisce alla Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati avente sede a Milano in via Venezian n. 1, presso l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori. ART. 26 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. ART. 27 (Rinvio) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
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A. L. S. I. - Associazione Lombarda Stomizzati e incontinenti ETS - OdV PRESIDENTE: Giuseppe De Salvo VICE-PRESIDENTE: Alessandro Gaidolfi TESORIERE: Piero Sacchi SEGRETARIA: Rossella Guzzi A. L. S. I. è un’associazione di volontariato senza fini di lucro, aderente alla F.A.I.S., nata per unire, sostenere e rappresentare gli stomizzati e gli incontinenti della regione Lombardia. Si propone come punto d’incontro, dove ascoltare ed essere ascoltati, informare ed essere informati, ricevere aggiornamenti e partecipare a gruppi di auto mutuo aiuto che hanno lo scopo di favorire il colloquio tra vecchi e nuovi pazienti, affinché possano condividere, in un positivo confronto, le proprie esperienze.
by aErre|2020

A.L.S.I. - Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti ETS-O.d.V.

c/o I.R.C.C.S. - Istituto Nazionale dei Tumori - Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano

codice fiscale 97204600155

Tel. 02.70605131 - Fax. 02.23902508 E-mail: alsi.lombardia@virgilio.it | Pec: alsilombardia@pcert.postecert.it IBAN C/C BPER Banca: - IT34F0538701665000042434026 C/C Postale: N. 42978205
PROFILO A. L. S. I. Associazione Lombarda Stomizzati e incontinenti PRESIDENTE: Giuseppe De Salvo VICE-PRESIDENTE: Alessandro Gaidolfi TESORIERE: Piero Sacchi SEGRETARIA: Rossella Guzzi A.L.S.I. è un’associazione di volontariato senza fini di lucro, aderente alla F.A.I.S., nata per unire, sostenere e rappresentare gli stomizzati e gli incontinenti della regione Lombardia. Si propone come punto d’incontro, dove ascoltare ed essere ascoltati, informare ed essere informati, ricevere aggiornamenti e partecipare a gruppi di auto mutuo aiuto che hanno lo scopo di favorire il colloquio tra vecchi e nuovi pazienti, affinché possano condividere, in un positivo confronto, le proprie esperienze.
by aErre|2020
STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“A.L.S.I. Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti ETS - Organizzazione di Volontariato (ODV)” ART. 1 (Denominazione, sede e durata) E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, un’associazione avente la seguente denominazione: “A.L.S.I. Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti ETS Organizzazione di Volontariato (ODV)”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Milano e con durata illimitata. L’associazione potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria con le maggioranze di cui al presente statuto. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. ART. 2 (Scopo, finalità e attività) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati : a ) Offrire un’assistenza gratuita tesa al recupero funzionale e psicologico della persona stomizzata ed incontinente; sostenere la reintegrazione familiare fornendo corrette indicazioni ed occasioni di confronto anche alla famiglia stessa; favorire il reinserimento sociale e lavorativo. b ) Promuovere la conoscenza e la diffusione dei centri di riabilitazione per stomizzati ed incontinenti. c ) Sostenere l’attività di studio e di ricerca scientifica nel campo della stomia ed incontinenza. d ) Acquisire nuove forze di volontari, previo addestramento, tra gli stomizzati e gli incontinenti, gli operatori sanitari, di semplici cittadini per implementare le attività di sostegno presso i centri di riabilitazione e presso il domicilio dei pazienti che necessitano di aiuto materiale e/o psicologico. e ) Proporsi come interlocutore privilegiato con le istituzioni comunali, provinciali, regionali, il servizio sanitario regionale, gli organi di informazione pubblici e privati. f ) Stimolare la creazione di sezioni o gruppi locali associativi nel territorio lombardo. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. L’associazione può esercitare , a norma dell ’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. ART. 3 (Sedi Territoriali) L’associazione potrà istituire singole sedi, uffici, delegazioni nel territorio della Lombardia al fine di un più capillare raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Il funzionamento di tali singole sedi sarà deliberato dall’organo amministrativo con l’atto della loro apertura. ART. 4 (Ammissione e numero degli associati) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore od altre associazioni senza scopo di lucro, nei limiti di legge, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere: - l'indicazione del nome, cognome, ovvero denominazione nel caso di associazione, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati) Gli associati hanno il diritto di: - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; - esaminare i libri sociali; - essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; - frequentare i locali dell’associazione; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, se precedentemente autorizzate dall’Organo amministrativo; - prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. Gli associati hanno l’obbligo di: - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; - versare la quota associativa secondo l ’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea. ART. 6 (Perdita della qualifica di associato) La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L ’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi associativi, oppure che arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione potrà essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione , il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell ’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all ’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. ART. 7 (Organi) Sono organi dell’associazione: - l’Assemblea; - l’Organo di amministrazione; - il Presidente; - l’Organo di controllo; - il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed il Vice tesoriere. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. ART. 8 (Assemblea) Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell ’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, ovvero messaggio di posta elettronica semplice o certificata, ovvero pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’associazione contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita, pubblicata almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L ’Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, o almeno tre membri dell’Organo di amministrazione. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: - elegge nomina e revoca i componenti degli organi associativi, comprese le cariche di vice presidente, tesoriere, vice tesoriere, segretario e, se previsto,il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - approva il bilancio di esercizio; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sulla esclusione degli associati, in caso di ricorso dell’iscritto già escluso dall’organo di amministrazione; - delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto; - approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera lo scioglimento; - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati in prima convocazione mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati in prima convocazione mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ART. 9 (Organo di amministrazione) L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: - eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; - predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; - predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati; - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati. L’Organo di amministrazione è formato dai delegati indicati da ogni Gruppo locale di Stomizzati presente nel territorio della Regione Lombardia e nominati dall’Assemblea. Il loro numero non può essere superiore ad uno per ciascun Gruppo, ad eccezione del Gruppo di Milano che può indicarne fino a due. L’Organo di amministrazione ha la durata di tre anni ed i suoi componenti sono eleggibili fino ad un massimo di tre mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. ART. 10 (Presidente) Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. ART. 11 (Organo di controllo) L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. ART. 12 (Funzioni del tesoriere) Il tesoriere è eletto dall’Organo di amministrazione ed è delegato dal Presidente per l’amministrazione ordinaria dell’Associazione. Svolge i seguenti compiti: a) gestione dei fondi speciali; b) facoltà di riscuotere somme e valori; c) effettuare pagamenti autorizzati; d) rilasciare quietanze alle associazioni facenti capo all’ALSI ed alla FAIS Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati; e) provvedere ad operazioni bancarie attive e passive preventivamente autorizzate dall’organo amministrativo; f) redige i libri contabili ed archivia i documenti giustificativi. Il vice tesoriere collabora con il tesoriere ed, in sua assenza, ne svolge le funzioni. ART. 13 (Revisione legale dei conti) Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. ART. 14 (Patrimonio) Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. ART. 15 (Divieto di distribuzione degli utili) Ai fini di cui al precedente art. 14, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. ART. 16 (Risorse economiche) L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. ART. 17 (Bilancio di esercizio) L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. ART. 18 (Bilancio sociale e informativa sociale) Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano limiti di legge l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate supera i limiti di legge l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. ART. 19 (Libri) L’associazione deve tenere i seguenti libri: - libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi se in regola con i pagamenti della quota associativa, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. ART. 20 (Volontari) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. ART. 21 (Lavoratori) L ’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. ART. 22 (Responsabilità e assicurazione degli aderenti) I volontari dell’Associazione sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di convenzioni, gli oneri economici sono a carico della controparte che la stipula. ART. 23 (Responsabilità dell’Associazione) L’Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. ART. 24 (Rapporti con Enti e Soggetti privati e pubblici) L’Associazione partecipa e collabora con Soggetti privati e/o pubblici per la realizzazione delle finalità istituzionali e di solidarietà. ART. 25 (Rapporti con la Federazione Associazioni e Incontinenti e Stomizzati) L’Associazione aderisce alla Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati avente sede a Milano in via Venezian n. 1, presso l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori. ART. 26 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. ART. 27 (Rinvio) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.